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La manovra per il 2027 propone un nuovo raddoppio della Tobin tax italiana. Secondo il resoconto del testo bollinato della legge di bilancio diffuso il 30 ottobre 2026, l’aliquota di riferimento sui trasferimenti azionari passerebbe dallo 0,4% allo 0,8% e quella per alcune negoziazioni ad alta frequenza dallo 0,04% allo 0,08%. Per chi compra azioni italiane in Borsa, però, leggere lo 0,8% come costo di ogni ordine sarebbe fuorviante: la disciplina vigente prevede una riduzione alla metà per le operazioni sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione.
Stato della misura al 2 novembre 2026: si tratta di una proposta contenuta nel disegno di legge di bilancio, non di un’imposta già aumentata per effetto della manovra 2027. La Presidenza della Repubblica registra il disegno di legge del 30 ottobre per il bilancio 2027-2029, ma la pagina istituzionale non riporta l’articolato della disposizione. I dettagli del nuovo raddoppio qui descritti provengono dai resoconti del testo bollinato: aliquote finali, decorrenza e ambito vanno verificati sul testo parlamentare e poi sulla legge eventualmente approvata.
Perché 0,8% non significa 0,8% su tutte le azioni comprate in Borsa
La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, comma 29) ha già portato l’aliquota ordinaria dell’imposta sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi dallo 0,2% allo 0,4%. In base alla disciplina della Tobin tax, le operazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali beneficiano della riduzione alla metà: nel 2026, in un caso ordinario imponibile, lo 0,4% di riferimento si traduce quindi nello 0,2% in Borsa. La proposta riportata il 30 ottobre raddoppierebbe l’aliquota ordinaria allo 0,8%; se la riduzione alla metà rimarrà invariata nel testo definitivo, l’aliquota applicata ai comuni acquisti imponibili sul mercato diventerebbe lo 0,4%.
| Operazione imponibile | Regole 2026 | Ipotesi 2027, se approvata senza altre modifiche |
|---|
| Acquisto su mercato regolamentato o MTF | 0,2% | 0,4% |
| Trasferimento fuori mercato, aliquota ordinaria | 0,4% | 0,8% |
Le percentuali della terza colonna sono proiezioni condizionate alla permanenza delle altre regole dell’imposta, non aliquote 2027 già entrate in vigore. La disciplina dei derivati e quella delle operazioni algoritmiche ad alta frequenza seguono presupposti e modalità propri: il resoconto del 30 ottobre indica per l’alta frequenza un aumento dallo 0,04% allo 0,08%, che non va confuso con il costo di un normale acquisto azionario.
L’esempio: 10.000 euro di azioni italiane imponibili
Immaginiamo un acquisto netto di 10.000 euro di azioni di una società italiana soggetta all’imposta, effettuato in un mercato regolamentato, senza esenzioni e senza compensazioni di operazioni della stessa giornata. Alle condizioni ordinarie del 2026, lo 0,2% equivale a 20 euro di Tobin tax. Nell’ipotesi illustrata per il 2027, lo 0,4% comporterebbe 40 euro: 20 euro aggiuntivi per quel solo acquisto, oltre alle commissioni del broker. Per un trasferimento imponibile di identico importo fuori mercato, l’esempio diventerebbe rispettivamente 40 e 80 euro.
Non è corretto estendere queste cifre a qualunque portafoglio o moltiplicarle automaticamente per ogni eseguito. L’imposta riguarda specifiche fattispecie di trasferimento, il calcolo tiene conto della disciplina del saldo netto giornaliero e sono previste esclusioni. Chi opera spesso sulle stesse azioni dovrebbe quindi distinguere il costo del singolo ordine dalle regole fiscali applicabili alle operazioni della giornata.
Quali strumenti sono coinvolti e quali no
Il prelievo sulle azioni interessa, in generale, il trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia e altri strumenti partecipativi previsti dalla normativa. Tra le esclusioni rientrano, alle condizioni stabilite dalla legge, i trasferimenti di azioni di società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno precedente al trasferimento. Non bisogna quindi dedurre che l’imposta si applichi indiscriminatamente a ogni società quotata a Milano, a tutte le azioni estere o a ogni ETF e titolo di Stato.
La Tobin tax sul trasferimento è distinta dalla tassazione delle eventuali plusvalenze: è un costo di operazione, mentre la tassazione del reddito finanziario dipende dalla natura dello strumento e dal regime fiscale. Nel confronto fra intermediari occorre tenere distinti imposta di transazione, commissioni del broker ed eventuali altri oneri: una commissione di negoziazione bassa non elimina il prelievo fiscale quando dovuto.
Che cosa cambia per gli investitori italiani
Fatto: il testo bollinato del 30 ottobre, secondo Radiocor e ANSA, contiene l’ipotesi di raddoppio. Valutazione: un maggior costo per gli acquisti imponibili ridurrebbe il rendimento netto a parità di prezzo di acquisto e vendita, in particolare per strategie che movimentano frequentemente il portafoglio. Non consente invece, da solo, di prevedere un calo delle quotazioni o un ammontare certo del gettito: occorrerebbero dati su volumi, comportamenti degli investitori ed esenzioni.
La proposta è un aggiornamento successivo rispetto al quadro generale delle coperture bancarie e assicurative discusso a ottobre: per il contesto si può leggere l’analisi precedente della manovra 2027 e del contributo del settore finanziario, senza confonderla con la specifica norma sulla Tobin tax emersa nel testo bollinato del 30 ottobre.
Tre verifiche da fare prima di cambiare strategia
- Testo definitivo: controllare in Parlamento l’eventuale conferma dell’aliquota 0,8%, della riduzione per gli scambi regolamentati e della data di applicazione.
- Strumento: verificare che l’azione rientri effettivamente nel perimetro imponibile e che non vi siano esclusioni.
- Intermediario: confrontare l’effettivo addebito fiscale con le commissioni e le modalità di calcolo applicate alla singola posizione.
L’elemento più utile per un risparmiatore non è quindi il numero «0,8%» preso isolatamente, ma il costo effettivo del proprio tipo di operazione qualora la proposta superi il percorso parlamentare.
Fonti
- Presidenza della Repubblica, disegno di legge di bilancio 2027-2029, 30 ottobre 2026 (esistenza e oggetto del disegno di legge; la pagina non contiene l’articolato).
- Il Sole 24 Ore Radiocor, 30 ottobre 2026 (resoconto delle aliquote nel testo bollinato).
- Normattiva, legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1, commi 29-31 (aliquote vigenti dal 2026).
- Gazzetta Ufficiale, legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, commi 491-500 (struttura del prelievo, riduzioni ed esclusioni).
- ANSA, 30 ottobre 2026 (resoconto del testo bollinato della manovra).
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